ACCORDO 27 MARZO 2020
REGOLE PER L’APPLICAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ
A) LAVORATORI INTERESSATI E DURATA DEL PERIODO
– Sono interessati dal provvedimento tutti i dipendenti;
– La decorrenza dell’utilizzo del Fondo è il 30 marzo e tale utilizzo durerà per 9 settimane (l’ultima settimana termina il 31 maggio).
B) ANTICIPO DA PARTE DELL’AZIENDA
– L’azienda anticiperà ai lavoratori il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale a carico dei Fondi.
C) CRITERI DI APPLICAZIONE: PERCENTUALE DI INTERESSATI IN CONTEMPORANEA, ROTAZIONE E VOLONTARIETÀ
– Sulla base del servizio di questo periodo la stima dei lavoratori contemporaneamente interessati dal provvedimento è di 2.450 su 4.242, pari a una percentuale complessiva del 58% che sarà modulata per singolo settore;
– L’utilizzo del fondo a “zero ore” significa che si potrà arrivare sino a una totale sospensione;
– Nella applicazione si terrà conto delle esigenze organizzative aziendali e della necessità di garantire il servizio, per utilizzare laddove possibile il principio della rotazione dei lavoratori interessati; ogni lavoratore nell’arco del periodo di 9 settimane svolgerà un numero di giornate di servizio pari ad almeno il 20%;
– È esclusa, per oggettiva impossibilità, la rotazione del personale addetto a settori/servizi la cui attività è stata sospesa quali, ad esempio, il controllo sosta e l’assistenza alla clientela;
– Saranno considerate le richieste di adesione volontaria ai Fondi
– Durante le 9 settimane il singolo dipendente è libero di accedere ai normali strumenti di gestione della presenza (ferie maturate sino al 31/12/2019, banca ore o altre mancate prestazioni maturate sino al 30/3/2020), nonché ferie e mancate prestazioni ancora da maturare sino a 10 giornate;
– In sede di gestione, sarà garantito un riequilibrio di prestazioni per i dipendenti che, nel corso del mese di marzo, hanno prestato servizio e coperto i periodi di assenza con “ferie”.
D) CONTEGGIO DELLE ASSENZE
– Dall’inizio del provvedimento tutte le assenze, ad eccezione di quelle previste o potenziate dal decreto legge 18/2020, (permessi legge 104, congedi parentali ecc), saranno conteggiate come “assenza per integrazione salariale”
E) POLIZZA ASSICURATIVA
– GTT Stipulerà una polizza assicurativa a beneficio dei dipendenti e relativo nucleo famigliare per una diaria da ricovero sino a 10 giorni oltre che di assistenza per pareri medici. Il provvedimento sarà in vigore a partire dalla stipula della polizza di cui sarà data comunicazione.
F) EVENTUALE BONUS ECONOMICO
– Se le Istituzioni riconosceranno a Gtt i contributi relativi ai chilometri previsti nei contratti sottoscritti e non effettuati a causa di Covid-1 e l’indennizzo dei mancati incassi dovuti alla medesima causa, Gtt, previa verifica di regolarità e legittimità contabile, si impegna a riconoscere ai lavoratori un bonus economico proporzionato per ridurre le conseguenze sul reddito individuale del ricorso al fondo.
G) COMMISSIONE PARITETICA
– È istituita una commissione paritetica azienda-sindacato che si incontrerà ogni settimana per monitorare e per suggerire eventuali correzioni ai criteri di rotazione.
H) DIRIGENTI E PRIMI LIVELLI
– L’Amministratore Delegato chiederà ai dirigenti e primi livelli una riduzione su base volontaria della retribuzione in misura proporzionata alla riduzione dell’impegno lavorativo dei dipendenti Gtt. Le somme confluiranno in uno specifico fondo per ridurre il differenziale retributivo dei dipendenti in “cassa integrazione”.